PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

      «5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore di selvaggina stanziale, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto di accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o comprensori, anche di una diversa regione, previo rilascio di un attestato di accettazione della regione medesima e previo pagamento di una somma determinata dall'autorità regionale per un importo annuo massimo pari a 52 euro, rivalutabile ogni quattro anni sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
      5-bis. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, con esclusione della zona faunistica delle Alpi, ogni cacciatore che ha optato per la caccia vagante o da appostamento fisso ha diritto di libero accesso in tutto il territorio nazionale, nel rispetto del tipo di caccia scelto e delle eventuali restrizioni in materia di selvaggina migratoria osservate nella regione ospitante. Il cacciatore è tenuto ad annotare giornalmente sul proprio tesserino venatorio la data, il numero e le specie dei capi abbattuti».